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Invalidità Civile

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Di che cosa ci occupiamo
Ci occupiamo di fornire un servizio specializzato in ricorsi giudiziali con il gratuito patrocinio per tutte le prestazioni assistenziali che concernono le minorazioni civili (invalidità civile; pensione d’inabilità totale civile; indennità di accompagnamento; invalidità civile dei minori cosiddetta indennità di  frequenza; cecità assoluta o parziale; sordità, sordocecità  – indennità di comunicazione) e lo stato di handicap, gli indennizzi ex L.210/92 (danni da trasfusioni, contatto con il sangue e vaccinazioni).
Gratuito Patrocinio
Lo Stato Italiano con il D.P.R. del 30/05/2002 n.115 (Testo Unico in materia di Spese di Giustizia), a tutti i soggetti che non possono permettersi di pagare un Avvocato ed affrontare i costi di un processo (art.74 del D.P.R. 115/2002), ha assicurato l’assistenza legale gratuita o “GRATUITO PATROCINIO” .

Il soggetto richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio non deve superare il reddito annuo di Euro 11.493,82 (fissato dal 28.2.2018), risultante dalla sua ultima dichiarazione dei redditi.

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Invalidità Civile … a chi spetta?
… A tutti quei soggetti che a causa delle loro menomazioni fisiche e di tutte le patologie di cui sono affetti, la Legge e l’art. 38 della nostra Costituzione, riconosce loro delle prestazioni assistenziali a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Invalidità Civile parziale PalermoPercentuale per il suo riconoscimento dal 74% al 99%

Requisiti:

  1. età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  2. essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, ovvero essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per il lungo periodo; spetta, altresì, ai minori che risultino iscritti nella carta o permesso di soggiorno;
  3. avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
  4. i richiedenti-beneficiari devono trovarsi in stato di bisogno economico e possono essere anche titolari di un reddito annuo personale (con esclusione dei redditi percepiti dai componenti del proprio nucleo familiare) purchè non superiore ad Euro 4.805,19 nel 2016;
  5. non svolgere attività lavorativa ovvero svolgere attività lavorativa con percezione di un reddito inferiore a quello personale di € 4.800,36. Il richiedente-beneficiario potrà soddisfare tale requisito producendo annualmente, all’INPS, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/200, che attesti di non prestare alcuna attività lavorativa ovvero il certificato di disoccupazione o di disponibilità al lavoro rilasciato dal Centro per l’Impiego, territorialmente competente.
  6. l’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 279,47 ed è corrisposto per 13 mensilità;
  7. L’assegno d’invalidità civile è incompatibile con altre invalidità derivanti per causa di guerra, di lavoro o di servizio quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL, salvo optare per il trattamento economico più favorevole;
  8. l’assegno d’invalidità, è ,altresì, compatibile con l’indennità di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Asdi, etc.);
  9.  l’assegno d’invalidità civile cessa di essere erogato al compimento del 65° anno di età e 7 mesi  dal momento che viene trasformato in assegno sociale laddove sussistano i richiesti requisiti per quest’ultimo.

Pensione di Inabilità Civile PalermoPercentuale per il suo riconoscimento 100%.

Requisiti:

  1. età compresa fra i 18 e i 65 anni e 7 mesi di età;
  2. essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per il lungo periodo; spetta, altresì, ai minori che risultino iscritti nella carta o permesso di soggiorno;
  3. avere accertata una invalidità civile del 100%;
  4. disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10, ai sensi dell’art.10 5°cc, L. n.99/2013 http://www.handylex.org/stato/l090813.shtml,  in via amministrativa, (in via giudiziaria, diversamente, l’orientamento attuale tiene conto anche del reddito del coniuge che farà cumulo con il reddito del richiedente). Sul punto vedere le sentenze 5449/2016 che richiama la n. 6262/2014;
  5. la pensione d’inabilità civile è compatibile con un’attività lavorativa confacente alle condizioni fisiche dell’invalido purché non si superino i limiti di reddito richiesti dalla legge;
  6. l’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 279,47 ed è corrisposto per 13 mensilità;
  7. la pensione d’inabilità civile cessa di essere erogata al compimento del 65° anno di età e 7 mesi  dal momento che viene trasformata in assegno sociale laddove sussistano i richiesti requisiti per quest’ultimo;
  8. la pensione d’inabilità civile è compatibile e cumulabile con tutte le altre prestazioni pensionistiche derivanti da causa diversa ed erogabili da altri Enti Previdenziali (INAIL, etc.); la provvidenza economica è riconosciuta integralmente anche nel caso in cui il soggetto invalido sia ricoverato presso un Istituto Pubblico a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico (Legge n. 33/1980, art. 14 septies http://www.handylex.org/stato/l290280.shtml);
  9. la pensione d’inabilità civile è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento.

Disabilità Palermo Legge 104 consulenzaL’art. 3 al comma 1 della Legge n.104/92 definisce lo stato di handicap:

“Soggetti aventi diritto”. – 1°comma. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Al comma 3° dell’art.3, Legge n. 104/92, troviamo invece la definizione della gravità dello stato di handicap. “GRAVITA’” 3°comma. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La Legge n. 104/92 è estesa anche a soggetti stranieri ed apolidi, infatti, il 4° comma dell’art 3 stabilisce che: “la presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”.

La finalità espressa nella Legge n.104/92 è di favorire: lo sviluppo, la condizione e l’integrazione dei soggetti che, a causa dall’accertato handicap, incontrino difficoltà nell’apprendimento, nel relazionarsi e nell’attività lavorativa ovvero siano posti in una situazione di svantaggio sociale rispetto a soggetti ritenuti normali.
Disabilità Palermo Legge 104 domandaACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP
Il predetto accertamento si svolge presso le ASL di competenza territoriale che si avvalgono di apposite Commissioni Mediche integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella specifica patologia da valutare.
Dal 2010 fa, altresì, parte della Commissione Medica un medico dell’INPS.
Il criterio valutativo dello stato di handicap adottato dalla Commissione Medica è di tipo medico-sociale e non fa riferimento ad indicazioni percentualistiche o giudizi medico-legali come avviene, invece, nell’accertamento delle minorazioni civili per il riconoscimento dell’invalidità civile e delle altre prestazioni assistenziali.
La domanda di riconoscimento di handicap deve essere presentata telematicamente nelle stesse modalità per richiedere l’invalidità civile e le altre prestazioni assistenziali.

Ricordiamo, inoltre, che l’amministratore di sostegno, che cura gli interessi del disabile, non è legittimato alla fruizione delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992, art. 33.

Invalidità Civile Cecità PalermoI soggetti non vedenti totali o ipovedenti parziali ventesimisti hanno diritto in relazione al grado di cecità ed al reddito personale a delle prestazioni assistenziali che sono le seguenti:

  • pensione d’inabilità per i ciechi assoluti spetta ai soggetti che hanno compiuto 18 anni colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; ai soggetti che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; ai soggetti il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento;
  • indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti a prescindere da qualsiasi età o reddito;
  • pensione ai ciechi parziali o ventesimisti, spetta ai soggetti ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; il beneficio economico è previsto ai ciechi parziali per qualunque età e dipende anche dal reddito personale;
  • indennità speciale per ciechi parziali, spetta ai soggetti ventesimisti  (ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) è prevista al solo titolo della minorazione e non richiede alcun requisito ovvero non dipende dall’età e dal reddito personale.

Invalidità Civile Sordità PalermoSono riconosciuti sordi i soggetti che presentano una grave ipoacusia congenita o acquisita nel corso dell’età evolutiva di 12 anni tale da aver impedito l’apprendimento del linguaggio parlato purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Le prestazioni assistenziali spettanti ai sordi sono le seguenti:

  • pensione non reversibile spetta ai soggetti che hanno compiuto 18 anni di età riconosciuti sordi che presentano una grave ipoacusia congenita o acquisita nel corso dell’età evolutiva di 12 anni tale da aver impedito l’apprendimento del linguaggio parlato purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Conseguentemente, la sordità deve risultare da una causa di natura neurogena cioè provocata da una disfunzione che interessa l’apparato nervoso che porta al cervello l’impulso generato dall’organo uditivo;
  • indennità di comunicazione è riconosciuta:
  1. ai minori degli anni 12 se l’ipoacusia sia pari o superiore a 60 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore;
  2. ai maggiori degli anni 12 se l’ipoacusia sia pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.

Invalidità Civile AutismoL’autismo è una grave disabilità sociale cronica che tende ad evolversi nel tempo. I soggetti autistici presentano problemi: relazionali, di comunicazione e comportamenti ripetitivi. Questa grave disabilità tende a manifestarsi già nei primi anni di vita del soggetto e lo accompagnerà per tutto l’arco della sua esistenza.

La diagnosi di autismo è basata su parametri di tipo comportamentale ed è necessario che venga effettuata da strutture specializzate e accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale in riferimento a situazioni di osservazione standardizzate e adottando scale di valutazione opportunamente elaborate per il comportamento autistico secondo protocolli raccomandati dalle Linee Guida accreditate. Al termine del suddetto percorso diagnostico e al fine di evitare ripetuti disagi al minore affetto e alla sua famiglia, la Commissione Medica Superiore ritiene che si debba evitare la previsione di rivedibilità, sia in tema di invalidità civile che di handicap, entro il compimento del 18esimo anno di età, ad eccezione dei casi in cui le strutture di riferimento attestino disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale lieve o assente”.

INPS: Linee guida valutazione su atti del disturbo autistico del 2 Aprile 2015 ad integrazione della comunicazione tecnico-scientifica del 2 Marzo 2015 (integrazione è sul desktop)

  1. In considerazione della peculiarità del disturbo autistico che è una sindrome comportamentale con deficit sociale che deve essere valutato da strutture specializzate e accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da centri di riferimento si debba procedere ad accertamento su atti. È necessario infatti evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie per un accertamento medico legale le cui evidenze clinico-obiettivo sarebbero comunque insufficienti in assenza di documentazione sanitaria attestante ripetute osservazioni nel tempo.
  2. la documentazione sanitaria necessaria per esprimere giudizio su atti:
  • La diagnosi della patologia deve essere formulata secondo i criteri diagnostici del DSM-IV-TR o del DSM-5 o del ICD-10 (si rimanda alla comunicazione tecnico scientifica del 02.03.2015).
  • Il percorso diagnostico deve dare atto di un’osservazione ripetuta nel tempo.
  • Nella stratificazione della gravità del disturbo si dovrà attenere particolare importanza agli strumenti che consentono una valutazione della disabilità intellettiva (Q.I. verbale e non verbale); assume, inoltre, particolare rilievo la valutazione delle capacità adattive che possono essere stimate con vari strumenti diagnostici il più usato dei quali è la Vineland Adaptive Behaviour Scale (VABS).
  • Deve essere acquisita, inoltre, la documentazione sanitaria comprovante eventuali comorbilità (ad es. epilessia).

Invalidità Civile da TalassemiaRequisiti per accedervi:

le patologie devono essere state accertate da certificazione rilasciata dalla ASL;
–  età non inferiore a 35 anni;
– il beneficio economico è rivolto a tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi, liberi professionisti che abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 10 anni;
–  non è richiesto alcun limite di reddito;
– l’indennità viene corrisposta per 13 mensilità e viene determinata ricorrendo al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
L’importo dell’indennità per il 2016 ammonta ad € 502,39.

La domanda deve essere inoltrata all’Inps competente per territorio di residenza del richiedente che dovrà allegare i seguenti documenti:

  • certificazione rilasciata dalla ASL che riconosce le patologie di talassemia major, drepanocitosi, etc.;
  • certificazione attestante l’anzianità contributiva.

Invalidità Civile da Talidomide PalermoChi è affetto da sindrome di talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e micromelia, per i soggetti nati dal 1959 al 1965, i quali hanno assunto la talidomide, farmaco indicato per le nausee e per i suoi effetti sedativi. All’epoca della sua commercializzazione fu prescritto soprattutto alle donne in gravidanza.
Lo Stato ha voluto colmare questa lacuna garantendo i soggetti danneggiati a causa della sindrome da talidomide erogando loro un indennizzo che consiste in un assegno mensile vitalizio.
Per tale motivo è stata emanata la L.n. 244 di cui all’art.2, comma 363, integrata dal d.l. n.207 del 2008, a sua volta modificata e convertita con la L. n.14/2009, il cui regolamento di esecuzione è il D.M. n.163 del 2009, in cui lo Stato prevede ai soggetti affetti da sindrome da talidomene, nelle forme dell’amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965, la corresponsione di un indennizzo.

E’ importante ricordare che l’istanza per la richiesta relativa all’indennizzo da sindrome da talidomide deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre il termine perentorio di 10 anni dalla entrata in vigore della legge del 24 dicembre 2007, n.244.

Invalidità Civile Accompagnamento PalermoRequisiti:

  1. il beneficio economico è previsto per qualunque età ed a prescindere dal possedere dei redditi;
  2. essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per il lungo periodo; spetta, altresì, ai minori che risultino iscritti nella carta o permesso di soggiorno;
  3. ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua (art.1 L.n.508/1988).
  4. non essere ricoverato per periodi di lunga degenza che superino i 30 giorni in istituto con pagamento delle  retta a carico dello Stato o di Ente pubblico, in tale caso l’indennità di accompagnamento viene esclusa;
  5. l’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2016 ammonta ad € 512,34 ed è corrisposto per 12 mensilità;
  6. l’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile sia: con la pensione d’inabilità civile, sia con la sordocecità (soggetti pluriminorati), sia con la pensione e le indennità per i ciechi totali o parziali, sia con la pensione o indennità di comunicazione per i sordi, sia, infine, con lo svolgimento di attività lavorativa;
  7. l’indennità di accompagnamento è incompatibile con altre prestazioni invalidanti derivanti per causa di lavoro, servizio, guerra. In queste determinate ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole;
  8. l’indennità di accompagnamento è incompatibile con l’indennità di frequenza, in tale caso si potrà optare per il trattamento economico più favorevole.
Idennità di Frequenza Minori PalermoViene riconosciuta l’indennità di frequenza ai minori che presentino i requisiti infra riportati:
  1. minore di età, sino al compimento del 18 anno;
  2. essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  3. avere riconosciuta una menomazione/invalidità che comporta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero ipoacusia che determina una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz;
  4. frequenza in alternativa continuata o periodica di: istituti scolastici, anche asilo nido, ovvero di centri di formazione professionale che mirano al reinserimento sociale dei minori invalidi oppure centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione del recupero di soggetti portatori di handicap. Gli istituti precitati possono essere pubblici o privati convenzionati;
  5. disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.805,19 per il 2016 come per gli invalidi parziali;
  6. il rateo mensile di indennità di frequenza il cui importo per il 2016 ammonta ad € 279,47 è erogato per 12 mensilità;
  7. l’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole (art.3 Legge n. 289/1990).

Invalidità Civile Sangue InfettoTermini ed iter di presentazione della richiesta d’indennizzo

La presentazione della domanda di richiesta indennizzo deve avvenire entro e non oltre 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali, mentre nei casi di contrazione d’infezione HIV il termine previsto è di 10 anni.
In tutti questi casi i termini perentori di 3 e 10 anni decorrono nel momento in cui la patologia risulta essere permanente generando un danno irreversibile, non decorrono dalla mera scoperta.
La richiesta d’indennizzo si presenta con istanza all’A.S.L. di residenza territoriale, allegando tutta la documentazione del caso specifico. In seguito l’A.S.L. trasmette la domanda alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), la quale convoca a visita l’istante, verifica la documentazione medico-sanitaria, valuta l’esistenza di un nesso causale fra la patologia riportata e la trasfusione ed infine stila apposito verbale. Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera verrà portato a conoscenza dell’istante mediante notifica. Se l’esito, contenuto nel verbale, dovesse risultare sfavorevole al riconoscimento dell’indennizzo, il danneggiato ha trenta giorni di tempo dalla notifica del verbale per proporre, in via amministrativa, ricorso al Ministero della Salute.
Se anche in sede amministrativa il ricorso non dovesse essere accolto dal Ministero della Salute, il danneggiato entro e non oltre 1 anno dalla notifica del rigetto della domanda d’indennizzo potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria la cui competenza specifica a decidere è attribuita al Giudice del Lavoro; nel caso in cui il Ministero della Salute entro 4 mesi, dalla ricezione del ricorso, non inviasse alcuna comunicazione all’istante, lo stesso potrà rivolgersi al Giudice del Lavoro sempre entro e non oltre 1 anno dalla mancata comunicazione (art. 5 Legge n.210/1992).
Il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatori oltre all’indennizzo può chiedere anche il risarcimento del danno.
Nell’ipotesi di richiesta del danno occorrerà dimostrare la responsabilità colposa o dolosa dell’Autorità Sanitaria facendo ricorso alle vie giudiziali.

Assegno ordinario di invalidità lavorativa palermo domandaL’assegno ordinario d’invalidità lavorativa è una prestazione economica previdenziale legata alla situazione contributiva ed alla riduzione permanente della capacità di lavoro di oltre 2/3 del soggetto divenuto invalido.
Sono ritenuti invalidi i soggetti di cui all’art. 1, Legge n. 222/1984:
si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. 
Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.. 
L’assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l’assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 
L’integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l’integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l’importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.
Per l’accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
L’assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell’assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell’assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.
I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell’assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell’assegno di invalidità, l’ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all’assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell’articolo 7 sopra citato.
Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L’importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile.
All’assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall’articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l’assegno di invalidità”.

Assegno ordinario d’invalidità lavorativaRequisiti per il riconoscimento dell’assegno ordinario d’invalidità:

  • spetta a qualunque età del lavoratore;
  • è riconosciuto ai lavoratori: dipendenti, autonomi e parasubordinati purchè iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (esempio: INPS o Casse Previdenziali dei Lavoratori Autonomi, etc.) ;
  • Riduzione permanente della capacità di lavoro (sia fisica, sia psichica) a meno di 1/3 accertata dai medici INPS la quale è rivedibile dall’Ente in qualsiasi momento;
  • almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio che precede la domanda di assegno;
  • l’importo dell’assegno ordinario d’invalidità viene determinato sulla base dell’effettiva contribuzione versata;
  • l’assegno ordinario d’invalidità viene erogato per 3 anni e può essere confermato per ulteriori periodi di 3 anni, previa domanda dell’interessato e presenza dei requisiti richiesti dalla legge, trasformandosi in assegno ordinario d’invalidità a titolo definitivo dopo il terzo riconoscimento consecutivo;
  • l’assegno ordinario d’invalidità non risulta essere cumulabile sia con le provvidenze economiche per gli invalidi civili, sia con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL quando scaturisce dallo stesso evento invalidante;
  • l’assegno ordinario d’invalidità risulta essere compatibile con l’attività lavorativa. In tale ipotesi l’importo del rateo dell’assegno ordinario d’invalidità subirà una riduzione;
  • l’assegno ordinario d’invalidità non risulta essere reversibile agli eredi;
  • l’assegno ordinario d’invalidità al sopraggiungere dell’età pensionabile d’ufficio viene trasformato in pensione di vecchiaia.

La domanda di riconoscimento dell’assegno ordinario d’invalidità deve essere presentata telematicamente nelle stesse modalità per richiedere l’invalidità civile e le altre prestazioni assistenziali.

Pensione ordinaria d’inabilità / invalidità lavorativa Domanda palermo

La pensione ordinaria d’inabilità lavorativa è una prestazione economica previdenziale legata alla situazione contributiva ed alla assoluta e permanente impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa.
Possono beneficiare della pensione ordinaria d’inabilità i soggetti di cui all’art. 2, Legge n. 222/1984:
“si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 
La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
a) per l’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l’assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell’assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell’età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;
b) per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l’assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell’età pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell’anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l’assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l’assegno di cui all’articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell’interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l’importo della pensione di inabilità e quello dell’assegno di invalidità.
Ove l’inabilità sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l’ammontare della rendita stessa”.

Dal 1° gennaio 1996 l’art. 2, comma 12, della legge 335/95 ha esteso la pensione d’inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/84 anche al PUBBLICO IMPIEGO. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu’ grave, tale da determinare una “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa

Pensione ordinaria d’inabilità / invalidità lavorativa DomandaRequisiti per il riconoscimento della pensione ordinaria d’inabilità:

  • spetta a qualunque età del lavoratore;
  • è riconosciuta ai lavoratori: dipendenti, autonomi e parasubordinati purchè iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (esempio: INPS o Casse Previdenziali dei Lavoratori Autonomi, etc.);
  • assoluta e permanente incapacità (sia fisica, sia psichica) a svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata dai medici INPS la quale è rivedibile dall’Ente in qualsiasi momento;
  • almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio che precede la domanda di pensione;
  • il rateo di pensione ordinaria d’inabilità viene determinato sulla base dell’effettiva contribuzione versata. Il sistema di calcolo, in precedenza retributivo, risulta essere contributivo per i soggetti che abbiano iniziato un’attività lavorativa dopo il 31.12.1995;
  • la pensione ordinaria d’inabilità non risulta essere cumulabile: sia con le provvidenze economiche per gli invalidi civili, sia con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL quando scaturisce dallo stesso evento invalidante, sia con il trattamento di disoccupazione o altra prestazione sostitutiva o integrativa della retribuzione;
  • la pensione ordinaria d’inabilità non risulta essere compatibile con qualunque attività lavorativa;
  • la pensione ordinaria d’inabilità risulta essere reversibile agli eredi;
  • il soggetto beneficiario della pensione ordinaria d’inabilità che si trova nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, può richiedere l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa; tale assegno non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della Pubblica Amministrazione (art. 5, Legge n.222/1984).

La domanda di riconoscimento della pensione ordinaria d’inabilità deve essere presentata telematicamente nelle stesse modalità per richiedere l’invalidità civile e le altre prestazioni assistenziali.

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(invalidità civile, accompagnamento, cecità’, handicap, etc.) Aggiornamento 2018

Gratuito Patrocinio Palermo - Invalidtà CivileLo Stato Italiano con il D.P.R. del 30/05/2002 n.115 (Testo Unico in materia di Spese di Giustizia), a tutti i soggetti che non possono permettersi di pagare un Avvocato ed affrontare i costi di un processo (art.74 del D.P.R. 115/2002), ha assicurato l’assistenza legale gratuita o “GRATUITO PATROCINIO” purchè queste persone presentino determinati condizioni, vediamo quali sono:

SOGGETTI BENEFICIARI  (Artt. 74 e 119  D.P.R. n.115/2002)

  • essere cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale gli apolidi;
  • gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

AMBITI DI APPLICAZIONE (artt. 74 e 75 D.P.R. n.115/2002)

Il gratuito patrocinio è garantito per i seguenti procedimenti:
– civili;
– amministrativi;
– contabili;
– tributari;
– volontaria giurisdizione;
purché le ragioni del beneficiario non risultino manifestamente infondate.

Gratuito Patrocinio - Invalidità Civile - PalermoLIMITI DI REDDITO  (artt. 76 , 77 e 92 D.P.R. n.115/2002)

Il soggetto richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio non deve superare il reddito annuo di Euro 11.493,82 (fissato dal 28.2.2018), risultante dalla sua ultima dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui l’interessato conviva con il coniuge e/o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dichiarati da ogni componente il nucleo familiare, unitamente, all’istante, il cui totale complessivo non deve oltrepassare la soglia di  Euro 11.493,82.

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Per la tutela delle minorazioni civili, lo stato di handicap, sangue infetto, etc., ci avvaliamo dello Studio Legale dell’Avv. Claudio La Cavera (iscritto all’albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Palermo ed altresì iscritto nelle liste del Gratuito Patrocinio di Palermo), sito in Palermo in Via Vittorio Alfieri n. 35, il quale opera, da diversi anni, in questo settore.

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Tabelle Importi Invalidità Civile 2018
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Come richiedere l’invalidità civile e le altre prestazioni assistenziali (accompagnamento, cecità, handicap, etc.)
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